Collegio Docenti

Ha competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica e concorre, comunque, con autonome deliberazioni, alle attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica.

Tipologia

Organo collegiale

Cosa fa

Il collegio dei docenti:

  • ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare, cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
  • formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto;
  • delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
  • valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
  • provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
  • adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
    g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto;
  • elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento;
  • elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
  • elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
  • programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
  • nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 del TU;
  • esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
  • esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del T.U.;
  • esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
  • si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe. Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).

Sede

Istituto Comprensivo "Via Maffi"

Altri componenti

Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315, comma 5 dello stesso Testo Unico, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per alcune competenze particolari.

Info

Altre competenze 

Il Collegio dei Docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istruzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica e concorre, comunque, con autonome deliberazioni, alle attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica. Il Collegio dei Docenti elabora il PTOF sulla base delle norme in autonomia delle istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999 sia tenendo conto sia degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, sia delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti.

Autonomia didattica, organizzativa e dell’autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo
Il Collegio dei docenti, nell’esercizio dell’autonomia didattica, organizzativa e dell’autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo:

  • ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico; in particolare, cura la programmazione dell’azione educativa;
  • formula proposte al dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto;
  • valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia;
  • provvede all’ adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alla scelta dei sussidi didattici;
  • adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, le iniziative di sperimentazione;
  • promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto;
  • elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto;
  • elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;
  • identifica, con delibera, le funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa.
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